Costosissima, poco conveniente, senza una analisi costi/benefici ma la Pedemontana non si ferma

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di Ilario Simonaggio, Cgil, in merito alla Pedemontana Veneta.

Vi segnalo il DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI n. 72 del 05 maggio 2017, pubblicato su BUR veneto N° 52 del 26 maggio 2017, avente per oggetto:

Indizione di una procedura aperta per l’assunzione di un mutuo, con oneri a carico della Regione, per l’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta per il finanziamento di un contributo c/capitale – in conto costruzione ai sensi dell’art. 5 bis della L.R. 32/2016. CIG 70494069DA. Presa d’atto gara deserta.

Si tratta della presa d’atto di asta deserta, nessun interesse del sistema bancario (!), del finanziamento dei 300 milioni di contributo conto/capitale dell’opera, 30 anni e condizioni come da bando. L’asta deserta consente quindi il negoziato con CC.DD.PP.

Vi segnalo la DGRV n. 704 del 16 maggio 2017, pubblicata su BUR Veneto N° 53 del 30 maggio 2017, avente per oggetto:

Procedura aperta per l’assunzione di un mutuo, con oneri a carico della Regione, per l’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta per il finanziamento di un contributo c/capitale – in conto costruzione ai sensi dell’art. 5 bis della L.R. 32/2016: presa d’atto gara deserta, autorizzazione alla stipula del mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e approvazione schema di contratto.

Si tratta della autorizzazione al Direttore Area Risorse Strumentali della Regione Veneto alla stipula del mutuo di 300 ml di euro con Cassa Depositi e Prestiti Spa. La tipologia è la cd “ erogazione multipla” con l’apposizione di ulteriore clausola contrattuale relativo alla “non applicazione” penale dovuta a mancata erogazione a causa di successiva impossibilità di attivare il finanziamento nel terme contrattualmente previsto quale periodo di utilizzo. Inoltre si ricorda che il mutuo concesso in due annualità (2017 – 2018) può subire variazioni in riduzione relative al fabbisogno con una ridotta quota di indennizzo relativa al mancato utilizzo.

Si da atto che lo spread della CC.DD.PP. è pari al 2,000% ( fissato al 12 maggio 2017).

Vi segnalo la DGRV n. 780 del 29 maggio 2017, pubblicata su BUR Veneto N° 54 del 1 giugno 2017, avente per oggetto:

Superstrada Pedemontana Veneta – Attuazione della deliberazione n. 708 del 16 maggio 2017 ad oggetto “Approvazione dello schema di Terzo Atto convenzionale modificativo della Convenzione del 21.10.2009 e dell’Atto Aggiuntivo del 18.12.2013 per l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della gestione. Deliberazione n. 21/CR del 07/03/2017.”

Si tratta dell’approvazione del terzo atto convenzionale (avvenuto con la DGRV N°708 del 16 maggio 2017 sulla quale vi facciamo un sintetico commento di blocco di sistema per argomenti alla fine della presente comunicazione) e sulla richiesta del differimento della stipula del contratto (ndr post esame dell’ANAC e della Procura della Corte dei Conti). Si prende atto della relazione delle competenti strutture in merito all’urgenza e non ulteriore differibilità della stipula del contratto.

La GRV procede quindi senza attendere i pareri attivati e richiesti, con indagini e richieste aperte di ANAC e Corte dei Conti, perché “ il segretario generale della programmazione in data 26 maggio 2017 relaziona alla GRV in merito alla sussistenza di tutte le condizioni per la stipula con Concessionario del Terzo Atto Convenzionale e dell’urgenza e non ulteriore differibilità di tale stipula”.

Si procede quindi senza ulteriori indugi con l’esigenza di interesse pubblico della Regione Veneto.

NdR. In definitiva si tratta dell’ennesimo schiaffo in faccia alle Autorità di controllo e nel contempo del perseguimento frettoloso dell’intento del cd “fare” non importa poi molto se questo procura danni.

Nota di commento al Terzo Atto Convenzionale.

Vi segnalo dopo la lettura del terzo atto convenzionale sintetiche valutazioni.

  1. Siamo al terzo atto convenzionale in 8 anni, ad opera avviata lungi dall’essere conclusa. In questo atto si dichiara  il “netto miglioramento delle convenzioni 2009 e 2013”. Forse si dovrebbe motivare, considerato poi che i soggetti contraenti sono sempre i medesimi, la ragione per la quale si è operato delle “brutte condizioni per il concedente” nelle Convenzioni precedenti. Va senz’altro riconosciuto che si sono definiti meglio gli istituti della decadenza, della risoluzione e del recesso nonché i doveri del concessionario come ad esempio il termine per il closing finanziario. Possibile che non si potesse fare prima? In ogni caso il contratto prevede vincoli e doveri reciproci da Codice Civile, senza il rispetto dei quali è doverosa la risoluzione contrattuale.
  2. Anche in questa occasione non è disponibile nessun atto di analisi costi/benefici secondo gli standard europei e internazionali in uso nel caso di grandi opere. Ci sovviene che la spiegazione stia nella volontà politica di “non interrompere” il rapporto in essere con il concessionario e “non rivedere” il progetto realizzando un’opera sobria e senza il bisogno di pagamento a pedaggio della stessa. Infatti anche gli studi che hanno accompagnato la decisione erano tutti unicamente orientati a ridurre lo spettro delle possibili opzioni, e a motivare che questa della prosecuzione del rapporto rivisto con il concessionario, senza alcuna modifica progettuale, era la soluzione più tempestiva e migliore sul piano economico e sociale. In sede di audizione dinnanzi alle Commissioni del CRV, e con il deposito della memoria, la CGIL ha lungamente illustrato che altre vie erano/sono possibili e che scartarle non ha prodotto sinora risultati apprezzabili. Per il futuro non possiamo non cogliere che le nubi sono tutt’altro che scomparse all’orizzonte.
  3. I pedaggi rimangono poco convenienti per sostenere il PEF. L’uso di un’infrastruttura a pagamento è condizionata dai vantaggi costi/benefici relativi al tempo risparmiato e costi sostenuti; alla qualità dell’offerta comparata con altre possibili opzioni. Nessuno di questi due fattori è positivo per SPV.
  4. Il canone di disponibilità è un macigno collocate sulle spalle delle generazioni future di veneti. Si tratta di un impegno economico di 39 anni da pagare al concessionario che difficilmente troverà adeguata copertura con la redditività dei pedaggi. Il bilancio di BRE.BE.MI e Pedemontana Lombarda depositati in questi giorni continuano a segnare esiti tutt’altro che tranquillizzanti per l’atteso pareggio di bilancio che si allontana nella proiezione temporale, nonostante gli interventi delle casse statali e regionali. L’immissione di risorse pubbliche ha solamente per ora allontanato il rischio di fallimento delle società coinvolte.
  5. Irrisolto il nodo strategico dei lavori complementari / adduzione e servizio all’infrastruttura/, per altro tutte opere a carico del concedente. Si tratta di opere, senz’altro necessarie al perseguimento dell’adduzione mirata all’infrastruttura se si deve avere il pareggio di bilancio. Valgono svariati miliardi di euro e permettono di chiudere reti e nodi funzionali al servizio stradale. Purtroppo l’opera è stata male concepita, progettata e soprattutto nasce vecchia nella programmazione. Possibile che si continua a volere un’opera degli anni 80/90, quando gli economisti del tempo facevano proiezioni di crescita quantitativa annua del 4% per il “veneto dei successi di Galan & C.” senza interrogarsi sui cambiamenti avvenuti in questi venti anni sul campo economico e sociale. Accanirsi su progetti sbagliati non è un sintomo di benessere e qualità dell’azione politica.
  6. Mancano penali connesse al rispetto della disciplina lavoristica e alla gestione pagamento dovuto ai subappaltori e fornitori di lavori, materiali, servizi. Nel mentre si è introdotto un cronoprogramma per il pagamento degli espropriati non si è prestato alcuna garanzia a favore dei diritti dei lavoratori diretti o delle ditte degli appalti e infine, ma non certo ultimo, a favore delle imprese, la maggioranza sono venete, per il rispetto dei tempi di pagamento. Di certo questo denota che non c’è la stessa attenzione a tutte le cause di violazione dei doveri del concessionario. Non è accettabile che si dica nel primo caso che le regole sono già garantite da leggi e contratti e nel secondo che si tratta di negozio privato tra imprese.
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